In questi ultimi giorni, i telegiornali e le varie testate giornalistiche, non fanno altro che parlare della nuova riforma delle pensioni denominata Quota 100.
Dopo anni di dibattiti infatti il 28 Gennaio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale ha fatto la sua comparsa il decreto-legge 4/2019 che contiene questa famosa proposta, Quota 100, che mira ad anticipare l’età pensionabile per circa 300.000 lavoratori, andando così ad eliminare la precedente riforma delle Pensioni Fornero del 2011.
Nello specifico coloro che potranno usufruire del pensionamento anticipato, dovranno essere in possesso di determinati requisititi quali:
- 62 anni di età,
- 38 anni di contribuiti versati,
requisiti che però devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021.
A questo proposito però va specificato che, Quota 100 sarà valido a partire da Aprile 2019 fino a dicembre del 2021, al termine della quale dovrebbe entrare in vigore Quota 41, provvedimento che il Governo non ha potuto attuare per mancanza di risorse e che garantirà a tutti coloro che hanno versato 41 anni di contributi, di poter andare in pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica.
Tuttavia, nel decreto Quota 100 viene specificato che solo i dipendenti privati che hanno maturato i requisiti richiesti entro dicembre 2018, potranno andare in pensione a partire dal 1/04/2019.
Quelli invece, che li avranno maturati a gennaio 2019, otterranno il diritto alla decorrenza pensionistica dopo 3 mesi, mentre i dipendenti pubblici, dovranno aspettare luglio del 2019.
Per tutti quei dipendenti statali che matureranno i requisiti da aprile 2019, potranno aver diritto alla pensione anticipata dopo 6 mesi, cosa che riguarda anche i dipendenti scolastici che dovranno aspettare l’anno scolastico 2019/20.
Di particolare importanza è il comma 3 dell’articolo 14 di Quota 100, che specifica che questa nuova tipologia di pensione non è cumulabile con il reddito da lavoro: ciò significa che a partire dal primo giorno della decorrenza della pensione e fin quando non verranno maturati i requisiti richiesti, non si potrà lavorare.
Divieto questo che però non vale nel caso di prestazioni occasionali, entro il limite di € 5.000 lordi annui.
Nell’articolo 23 del decreto, viene altresì specificato che, per tutti i dipendenti statali che vorranno usufruire di Quota 100, potranno riscuotere l’indennità di fine servizio nel momento in cui il richiedente raggiungerà l’età pensionabile, ovvero la pensione di vecchiaia, al compimento dei 67 anni di età.
Tuttavia, nel decreto-legge, l’articolo 22 sancisce che, potranno andare in pensione anticipata anche coloro che hanno versato 35 anni di contributi e hanno compiuto 59 anni di età.
Un’occasione questa, che è stata possibile accordare grazie all’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali che prevedono l’erogazione di un assegno per sostenere tutti quei lavorati che scelgono di non lavorare più 3 anni prima dal raggiungimento di quota 100.